L'impianto normativo che disciplina la gestione del demanio idrico è articolato in leggi nazionali e normative provinciali.
Dal punto di vista generale, il riconoscimento della pubblica utilità e competenza dei corpi idrici superficiali è contenuto nell'art. 822 del Codice Civile, che definisce il demanio idrico come parte del demanio pubblico.
Normative per la gestione del demanio idrico
Normativa Nazionale
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Regio Decreto del 25 luglio 1904, n. 523
Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. -
Regio Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775
Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. -
Codice Civile
Art. 822 (demanio pubblico), art. 823 (condizione giuridica del demanio pubblico), art. 941 (alluvioni), art. 942 (terreno abbandonato dall'acqua corrente, modificato con la legge del 5 gennaio del 1994, n. 37), art. 945 (isole o unione di terra, modificato con legge del 5 gennaio del 1994, n. 37), art. 947 (mutamento del letto dei fiumi derivante dal regolamento del loro corso, modificato con legge del 5 gennaio del 1994, n. 37). -
Regio Decreto del 15 gennaio 1942-XX (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13/10/1942)
Elenco suppletivo delle acque pubbliche. -
Legge del 5 gennaio 1994, n. 37 (Legge Cutrera)
Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche. -
Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli)
Disposizioni in materia di risorse idriche.
In base alle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica, approvate con il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, tutto il demanio idrico è stato trasferito alla Provincia.
In sintesi, alla base delle principali regole per l'amministrazione e la tutela del demanio idrico troviamo il Regio Decreto del 25 luglio 1904, n. 523 'Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie', ripreso ed approfondito dal Capo I della legge provinciale dell'8 luglio 1976, n. 18 in materia di acque pubbliche ed opere idrauliche.
Normativa Provinciale
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Delibera della G.P. del 16 novembre 1990, n. 14341
Approvazione del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trento. -
Legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18
Legge provinciale sulle acque pubbliche. Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relative categorie. -
Delibera della G.P. del 18 luglio 1986, n. 5749
Autorizzazione alla cessione gratuita ai Comuni della legna, proveniente da operazioni di manutenzione agli alvei dei corsi d'acqua demaniali, ubicati nel loro territorio. -
Delibera della G.P. del 16 novembre 1990, n. 14341
Approvazione del I° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trento. -
Delibera della G.P. del 17 aprile 2003, n. 954
Piantagioni di alberi e siepi all'interno delle fasce di rispetto dei corpi idrici: individuazione dei casi e delle modalità di autorizzazione, che disciplina le autorizzazioni per le colture all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua. -
Delibera della G.P. del 06 settembre 2013, n. 1862
Approvazione criteri e modalità di definizione delle concessioni dei beni del demanio idrico ad uso agricolo ai sensi dell’art. 18 bis della legge provinciale dell'8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche). -
Decreto del Presidente Della Provincia del 20 settembre 2013, n. 22 124/Leg.
Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale dell'8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche) in materia di demanio idrico provinciale.
Secondo la normativa, il Servizio Bacini montani ha la possibilità di rilasciare:
- concessioni nei casi in cui si richieda l'utilizzo delle proprietà del demanio idrico sopra definite, in base all'entità dell'utilizzo del bene e se il richiedente è pubblico o privato le concessioni possono essere stipulate a titolo oneroso o gratuito e possono essere emesse in forma di concessioni ordinarie, di breve durata e poco importanza o tramite procedura di silenzio assenso;
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autorizzazioni nei casi in cui l'intervento proposto ricada nella fascia di rispetto idraulico, ovvero entro 10 metri da qualsiasi proprietà del demanio idrico.
Analogamente alle concessioni, anche le autorizzazioni possono essere emesse in 3 forme in base all'entità dell'intervento proposto, in particolare sono previste autorizzazioni in deroga, autorizzazioni di breve durata e poca importanza o autorizzazioni emesse tramite silenzio assenso dell'amministrazione.
A questi si aggiungono le autorizzazioni relative all'applicazione della normativa in materia di pericolosità idrogeologica, ai sensi delle specifiche norme di attuazione: allegato C alla delibera della G.P. del 19 luglio 2019, n. 1078 'Modifiche ai criteri e metodologia per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosità approvati con delibera della G.P. n. 1681 del 14 settembre 2018'.